Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30420 - pubb. 13/01/2024

Accertamento del passivo in presenza di questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Dicembre 2023, n. 33944. Pres. Frasca. Est. Criscuolo.


Fallimento – Accertamento del passivo – Questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Ammissione con riserva



Nell’ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" investite le sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l’accertamento di crediti devoluti alla giurisdizione del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/2012; Cass. S.U. n. 12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la giurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. 37006/2022; Cass. n. 11199/2023). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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