Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27611 - pubb. 15/06/2015

Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015, n. 9935. Pres. Rovelli. Est. Di Amato.


Concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ



Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. (massima ufficiale)


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