Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27611 - pubb. 15/06/2015
Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015, n. 9935. Pres. Rovelli. Est. Di Amato.
Concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. (massima ufficiale)
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