Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27183 - pubb. 22/04/2022

Contratti della P.A.: il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento

Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Marzo 2022, n. 9775. Pres. Spirito. Est. Vincenti.


Contratti della P.A. - Forma scritta richiesta “ad substantiam” - Art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Consacrazione in unico documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie



Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto). (massima ufficiale)


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