Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27039 - pubb. 29/03/2022
Opposizioni esecutive, violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale e ricorso per cassazione
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Febbraio 2022, n. 5633. Pres. Curzio. Est. Scuditti.
Opposizioni esecutive - Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. - Individuazione
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato. (massima ufficiale)
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