Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25247 - pubb. 06/05/2021
Ecco quando e come è possibile applicare in anticipo il Codice della crisi
Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Marzo 2021, n. 8504. Pres. Di Iasi. Est. Manzon.
Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza - Applicabilità alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Rilevanza di tale codice per l'interpretazione degli istituti della l.fall. - Presupposti - Fattispecie
Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.
[Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020]. (massima ufficiale)
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