Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24696 - pubb. 30/12/2020

Esami di avvocato: l'ineleggibilità dei membri del consiglio dell'ordine è limitata alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione dell'incarico

Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Dicembre 2020, n. 27769. Pres. Spirito. Est. Angelina-Maria Perrino.


Consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell’ordine - Ineleggibilità di cui all’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 - Portata - Limiti - Illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fondamento



In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 138 del 2011, la causa di ineleggibilità, prevista dall'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, deve essere riferita alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico, sicché deve escludersi che la norma, così interpretata, presenti profili di illegittimità costituzionale, ponendo una preclusione che non concerne un periodo temporalmente illimitato né, in sé, eccessivo o irragionevole, ed integrando una scelta discrezionale del legislatore intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale in linea con i valori espressi dalla Costituzione. (massima ufficiale)


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