Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24572 - pubb. 28/11/2020
Nel procedimento a carico dell'Avvocato non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Ottobre 2020, n. 23593. Pres. Curzio. Est. Carrato.
Avvocato - Procedimento disciplinare di primo grado - Termini perentori per l'inizio e la definizione - Insussistenza - Conseguenze - Fondamento
Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; ne consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa. (massima ufficiale)
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