Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23633 - pubb. 26/05/2020

Controversie in tema di telecomunicazioni: il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dà luogo a improcedibilità e non a improponibilità

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Aprile 2020, n. 8241. Pres. Mammone. Est. Lina Rubino.


Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti – Tentativo di conciliazione – Mancanza – Improponibilità della domanda – Esclusione – Improcedibilità – Sussistenza



In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)


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