Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22196 - pubb. 31/07/2019

Incompatibilità dei membri del CSM che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa e ricusazione

Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Giugno 2019, n. 15385. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Magistratura - Procedimento disciplinare - Sezione disciplinare del CSM - Art. 4 della l. n. 195 del 1958 - Mancata previsione dell'incompatibilità dei componenti che abbiano deliberato sugli stessi fatti in sede amministrativa - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. ed all'art. 6 della CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento



In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la circostanza che l'art. 4 della legge n. 195 del 1958 non preveda l'incompatibilità dei componenti della Sezione Prima del Consiglio Superiore della Magistratura che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa (nella specie, riguardo a proposte di non conferma nell'incarico direttivo e di trasferimento d'ufficio del magistrato incolpato), non pone tale norma in contrasto con gli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, poiché, venendo in rilievo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, l'interessato ha il potere di ricorrere a tale strumento, compatibile con il procedimento disciplinare, come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Sezione disciplinare del CSM. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. -

Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sezione -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -

Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/4-5/11/2018, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il Dott. X. responsabile delle incolpazioni di cui ai capi 1) e 2) (illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, art. 2, comma 1, lett. d)), 3) (illecito disciplinare di cui al citato D.Lgs., art. 1, art. 2, comma 1, lett. n)) e 6) (illecito disciplinare di cui all'art. 1, art. 2 comma 1, lett. d) e 4, lett. d) del citato D.Lgs.), ha inflitto la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi quattro, mentre ha assolto l'incolpato dagli illeciti disciplinari di cui (capi 4), 5), 7), 8) e 9), per essere rimasti esclusi gli addebiti, ed ha disposto il trasferimento d'ufficio del magistrato alla Corte d'appello di Milano, con funzioni di consigliere.

Nello specifico, e per quanto ancora di interesse, la Sez. disciplinare ha rilevato che il Dott. D., in precedenza presidente della sezione specializzata in procedure concorsuali presso il Tribunale di Z., e successivamente nominato *, aveva:

valorizzato il rapporto instaurato con il Dott. V.M., commercialista di (*), nominandolo, verso la fine del 2014, in cinque procedure fallimentari, di cui una molto rilevante, e sollecitando la nomina dello stesso alle altre colleghe della Sezione fallimentare, dolendosi poi con queste perchè non aveva avuto seguito la sua sollecitazione;

dato seguito alle doglianze del V. (di essere entrato nel mirino di un non meglio identificato comitato d'affari insediato a (*), e di essere stato non solo discriminato, ma anche calunniato al punto da ritrovarsi indagato, a suo avviso, per iniziative occulte di detto comitato), dichiarandosi disposto ad aiutare l'amico, e consegnato materiale di specifico interesse al giornalista R.G., che avrebbe dovuto svolgere un'inchiesta per smascherare detto centro di potere;

commesso gravi scorrettezze nei confronti del GIP M., che si era ritenuto incompetente in relazione al procedimento penale n. 1622/2013 concernente fatti di bancarotta fraudolenta, denigrandolo con altri colleghi dell'ufficio e, una volta rimesso detto procedimento al PM di * dal GIP di *, aveva sollecitato il 26/5/2015 un'iniziativa disciplinare affinchè il M. si astenesse dal trattare il procedimento o almeno ne rimettesse allo stesso D. l'assegnazione, come era avvenuto con la missiva del 28/5/2015;

violato le regole tabellari, profittando dell'attribuzione di un nuovo numero di ruolo al procedimento restituito dal Tribunale di *, assegnando ad altro GIP detto procedimento penale, come se si trattasse di un nuovo procedimento;

recriminato apertamente nei confronti del Dott. *, a seguito dell'esito dell'apertura della pratica di vigilanza D.Lgs. n. 25 del 2006, ex art. 15, comma 1, lett. d), da parte del Consiglio giudiziario di Z., minacciandolo di conseguenze sfavorevoli derivanti dal comportamento tenuto dal G. davanti al Consiglio giudiziario, integrante reato, per il quale non si era proceduto in sede penale per mancanza di querela.

La sez. disciplinare ha ritenuto fondate le incolpazioni relative ai rapporti con il curatore fallimentare V. ed il giornalista R., sulla base delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del D. e definito con decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Milano, deponenti per un legame molto intenso, con frequenti comunicazioni di carattere confidenziale, tra il D. ed il V., da cui risultava che il V. era consapevole di essere indagato e riteneva di essere vittima di un comitato d'affari, e che il D. si era incaricato di raccogliere elementi deponenti per un collegamento sospetto tra alcuni curatori torinesi ed i giudici della sezione fallimentare di detta città, aveva ammesso di avere prelevato e consegnato documenti del fascicolo relativo alla procedura fallimentare Ma., nella quale svolgeva le funzioni di giudice delegato, ed era stato messo in contatto con il giornalista R. e, da questi, con P.F., ritenuto vicino ai servizi segreti e quindi capace di portare avanti accertamenti riservati a tutela del V..

E' stata ritenuta provata la grave reiterata scorrettezza nel nominare il V. quale curatore, come documentato, anche per procedure molto rilevanti, come quella della società Y. spa, in un periodo sostanzialmente coevo alle conversazioni intercettate e nella consapevolezza della pendenza delle indagini nei confronti del V.; è stato ritenuto altresì pienamente provato, sulla base delle conversazioni telefoniche e delle dichiarazioni in particolare della Dott. ma., l'addebito relativo alle reiterate segnalazioni del V. alle altre colleghe.

Quanto alle incolpazioni relative alla gestione del procedimento penale nei confronti di Ma.Ma., al rientro del procedimento ad *, che aveva determinato una serie di reazioni e recriminazioni, il Dott. D. si era determinato ad impedire che continuasse ad interessarsene il Dott. M., sollecitandone l'astensione e giungendo al punto di formalizzare nei confronti dello stesso un'iniziativa disciplinare rimasta senza conseguenze, esprimendo nei confronti del collega M. giudizi gravemente diffamatori nel corso di colloqui con altri magistrati (vedi dichiarazioni rese dal G. al PG e nel corso del giudizio dal Dott. Mu., testimoni imparziali), ed aveva assegnato il procedimento al Dott. Mo., violando la regola generale per cui "i procedimenti che vengono assegnati (automaticamente) ad un magistrato dell'ufficio Gip rimangono in carica al medesimo magistrato per tutti gli incombenti successivi relativi al medesimo fascicolo, salve le successive incompatibilità funzionali previste dall'art. 34 c.p.", e tale provvedimento non era dipeso da un plausibile criterio ermeneutico delle tabelle, ma dalla scelta meditata e consapevole, di sottrarre al GIP titolare il procedimento a carico di Ma.Ma. ed altri.

E' stato ritenuto integrato l'illecito disciplinare di cui al capo 6 dell'incolpazione, dato che la frase proferita da un Presidente ad un giudice sottoposto ai suoi poteri valutativi e di coordinamento "vedremo alla fine chi avrà ragione e se avrò ragione io, tu e gli altri la pagherete fino in fondo" integra il reato di minaccia, nonchè l'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d), tale da ledere gravemente l'immagine del Presidente che recriminava nei confronti di un collega per non avere questi rilasciato avanti al Consiglio giudiziario dichiarazioni " a sua difesa", evidentemente a prescindere dalla verità dei fatti.

Ciò posto, ed esclusi gli altri capi di incolpazione, la Sez. disciplinare ha ritenuto le condotte ascritte, prese individualmente e valutate nel complesso, incompatibili con l'esimente D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 3 bis, sanzionandole, con la perdita di anzianità di mesi quattro ed il trasferimento d'ufficio alla Corte d'appello di Milano, in funzione di Consigliere, stante l'evidente ricaduta, sotto il profilo ambientale, di dette condotte, che avevano irrimediabilmente leso la credibilità del Dott. D. sia presso i colleghi che con il Foro.

Ricorre avverso detta pronuncia il D., con ricorso affidato ad undici motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

La causa è stata discussa all'udienza del 16/4/2019, in vista della quale non sono state depositate memorie; il P.G. ha concluso come in epigrafe.

 

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, il ricorrente sostiene la "nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), a norma del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1, per essere stato il procedimento per la pubblicazione della sentenza impugnata completato solo dopo la scadenza della Consiliatura (25 settembre 2018) e, pertanto, dovendo ritenersi la sentenza stessa proveniente "a non iudice"; ed infatti, dopo l'udienza conclusiva del 18/4/2018 con la lettura del dispositivo, la minuta era stata depositata il 5/11/2018 e la pubblicazione avvenuta il 14/11/2018, ed in particolare, la firma del provvedimento era avvenuta quando il Presidente, mai appartenuto all'ordine giudiziario, era investito di potestas iudicandi solo in via eccezionale e transitoria.

Il motivo è infondato, atteso che, come ritenuto nella pronuncia Sez. U. 12/5/2008,n. 11655, il momento della pronuncia della sentenza - nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell'organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla. (Fattispecie relativa a sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare).

2. Col secondo mezzo, il ricorrente pone la "questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e all'art. 6 CEDU - della L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 4, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., dei componenti della Sezione Prima del Consiglio Superiore della Magistratura che abbiano deliberato in ordine a proposte di non conferma nell'incarico direttivo e di trasferimento d'ufficio del magistrato incolpato, come avvenuto nel caso di specie, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ex art. 2".

Rileva il ricorrente che i componenti del collegio si erano pronunciati ben due volte in via amministrativa sugli stessi fatti, deliberando il trasferimento del D. R.D.Lgs. n. 511 del 1946, ex art. 2, sulla base sostanzialmente dei medesimi fatti, e non confermandolo nelle funzioni direttive; che la Corte di Strasburgo, nella pronuncia 9 luglio 2013, Di Giovanni c. Italia, affrontando il caso di un magistrato italiano destinatario di procedimento disciplinare giudicato da componenti del C.S.M. che avevano in precedenza sollecitato l'apertura del procedimento, ha ravvisato una situazione di contrasto con l'art. 6 par.1, Convenzione, accogliendo l'eccezione del Governo, che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere previamente la ricusazione dei componenti; che, nella specie, pur sussistendo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, detta istanza doveva ritenersi preclusa sulla base della giurisprudenza consiliare, che esclude l'istituto della ricusazione in modo automatico per il procedimento disciplinare.

Il motivo è infondato, dato che non è affatto escluso il ricorso alla ricusazione nel procedimento disciplinare, tant'è che la stessa pronuncia della Sezione disciplinare, citata dal ricorrente, del 15/3/2010, n. 44 si è pronunciata non nel senso di escludere l'istituto della ricusazione nel procedimento disciplinare, ma sulla estensione automatica delle incompatibilità penalprocessuali - in particolare quelle relative al rapporto gip/gup e gup/giudice del dibattimento riconducibili all'art. 34 c.p.p., commi 2 e 2 bis, nel giudizio disciplinare, caratterizzato dall'essere monofasico.

Sempre sul profilo della ricusazione, si vedano anche le successive pronunce della Sezione disciplinare del 21/9/2011, n. 123 e del 14/11/2013, n. 133.

3. Col terzo mezzo, il ricorrente denuncia la nullità dell'incolpazione sub n. 1, lett. a), b) e c) per genericità, per non essere stati indicati nè individuati i soggetti ai cui danni sarebbe stato tenuto il comportamento scorretto; fa valere lo stesso fatto quale vizio di motivazione e denuncia inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. d), quale vizio art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il motivo è infondato.

Va in prima battuta rilevato che sono stati indicati i magistrati destinatari della condotta del D. nel capo d); quanto agli ulteriori fatti, i comportamenti gravemente scorretti sono stati tenuti nei confronti dei soggetti determinati sulla base delle condotte di favore tenute dal D. nei confronti del V., quale curatore, e quindi i soggetti coinvolti nelle rispettive procedure fallimentari, e quale indagato, per il prelievo di atti della procedura fallimentare della società E. s.p.a. del Gruppo Ma., come indicato a pag. 12 della pronuncia impugnata.

4. Col quarto mezzo, il ricorrente denuncia quale errore di diritto lo stesso fatto, ovvero la mancata individuazione in sentenza delle persone ai cui danni sarebbero state tenute le condotte contestate al capo n. 1, lett. a), b) e c) del capo d'incolpazione e, in subordine, per vizio di difetto e contraddittorietà di motivazione anche per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente in gran parte riporta la prospettazione fatta valere nel primo motivo, ovvero che non sarebbero stati individuati i soggetti danneggiati e, quanto alla diffusione di documenti contenuti nella procedura fallimentare riguardanti la soc. E., di cui lo stesso D. era giudice delegato, obietta che si tratta di atti per legge pubblicati nel registro delle imprese ovvero inseriti nel sito del Tribunale e comunicati ai creditori; assume il travisamento della prova quanto alle nomine del Dott. V. quale curatore, dato che di dette procedure, solo una era da considerarsi, visa l'entità dell'attivo e del passivo, in posizione intermedia, le altre presentavano saldo attivo pari a zero, ed il numero di dette nomine era al di sotto della media nel raffronto con gli altri professionisti.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Vanno a riguardo in prima battuta richiamati i rilievi svolti nell'esame del motivo precedente; quanto al rilievo che si trattava di atti non coperti dall'obbligo di segretezza, va rilevato che il ricorrente non ha colto la specifica ragione addotta dalla Sez. disciplinare, ovvero l'essersi attivato il magistrato per fornire direttamente al giornalista presentatogli dal V. quegli atti della procedura ritenuti, evidentemente, idonei a supportare la tesi del curatore, ed è in questo palese il comportamento "di favore".

Il ricorrente non coglie infine la ragione specifica della decisione in relazione agli incarichi conferiti al V., che non è fondata sic et simpliciter sul numero degli incarichi in rapporto a quelli conferiti ad altri professionisti, ma sul conferimento, nonostante il D. sapesse delle indagini che vedevano coinvolto il V. proprio per le funzioni svolte come curatore.

5. Col quinto motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione al capo d'incolpazione sub n. 1, lett. d), per avere la sentenza ignorato alcune decisive circostanze risultanti dall'istruttoria, e fa valere altresì il vizio di violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. d).

Premesso che, come affermato nella pronuncia Sez. U. 23/1/2015, n. 1241, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, il vizio di motivazione della condanna è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non già ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè non rileva la modifica a quest'ultimo apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, va osservato che la sentenza impugnata ha specificamente ritenuto provato l'addebito considerando in particolare le dichiarazioni rese in sede di sommaria informazioni e la registrazione telefonica del 6/3/2015, dando conto delle pressioni esercitate e delle rimostranze per la mancata nomina. A fronte di detta articolata motivazione, il ricorrente si limita a far valere una diversa lettura di dette dichiarazioni, nè è certamente decisiva la circostanza della nomina del curatore proposto dalle colleghe, vista la specifica condotta ascritta al D., consistente nelle pressioni e nelle successive rimostranze (si noti in particolare la dichiarazione della Dott. Ma. quanto alla telefonata successiva al deposito del provvedimento).

E, come affermato nella materia disciplinare dalla pronuncia Sez. U. 25/10/2013, n. 24148, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

6. Col sesto mezzo, il ricorrente, in relazione al capo d'incolpazione n. 2, si duole del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per la ritenuta credibilità dei testi G. e Mu., in violazione dell'art. 192 c.p.p., per non essersi uniformata la pronuncia impugnata ai principi giurisprudenziali in relazione all'espressione "matto", nonchè del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Non è riscontrabile il denunciato travisamento della prova, dato che la Sez. disciplinare ha fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal Dott. * nell'interrogatorio del 23/6/2017 ed al verbale di interrogatorio del 23/6/2017 del Dott. Mu., come riportati nelle note 12 e 14 di pag. 18 della sentenza, ed anzi le stesse dichiarazioni del G. riportate dal ricorrente non valgono in alcun modo a sconfessare le dichiarazioni valutate dalla Sez. disciplinare, nè può il ricorrente azzerare la valenza delle espressioni adoperate facendo riferimento alle informazioni rese dal Dott. *, che non collidono con le dichiarazioni rese dai Dott. * e Mu..

Evidente è infine il tentativo del ricorrente di sminuire il senso del termine "matto", così come è infondato il vizio di violazione di legge, trattandosi nel caso della valutazione prettamente di merito della Sez.disciplinare, tra l'altro riferita a tutt'e e tre gli epiteti, con evidente valenza denigratoria.

7.1. Col settimo mezzo, il ricorrente fa valere la mancata ammissione della prova decisiva data, in tesi, dall'audizione del Dott. P.C., ex art. 18, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 109 del 2006 (Art. 18 Discussione nel giudizio disciplinare... 3. La sezione disciplinare può: a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili...); ed il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Secondo il ricorrente, la prova testimoniale richiesta "mirava ad accertare come, nella pendenza di un procedimento amministrativo di conferma del Dott. D. nell'incarico di Presidente del Tribunale di (*), dall'esito ancora incerto, i predetti suoi colleghi d'ufficio dessero per non scontata la non conferma, tanto da informare il Dott. P. della possibilità di un suo ritorno ad (*) quale dirigente dell'Ufficio".

Da quanto sopra trascritto, consegue pianamente l'assenza di decisività della testimonianza richiesta e quindi l'inammissibilità del motivo.

8. Nell'ottavo mezzo, il D. assume censure ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b), nei confronti della ritenuta responsabilità per l'illecito disciplinare di cui al capo d'incolpazione sub n. 2 lett. b) e per l'illecito di cui al capo 3; contesta l'affermazione della sentenza impugnata della irrilevanza del provvedimento assunto dal Dott. M., che andrebbe invece valutato per verificare se non fosse stata necessitata la condotta del dirigente di fronte al grave errore del GIP; contesta di avere sollecitato l'astensione del M. e deduce che era stato questi a sollecitare l'intervento del Presidente prospettandogli le due alternative percorribili.

Ne conseguono, secondo il D., l'assenza di gravità e di reiterazione della condotta, e quindi dell'uno o dell'altro requisito indispensabile per la configurazione dell'illecito in oggetto.

Ciò posto, si deve rilevare che il motivo è costruito in gran parte senza tenere conto della complessiva argomentazione adottata dalla Sezione disciplinare, che ha dato atto delle iniziative assunte dal D., intese a condurre il M. a rimettere al primo l'assegnazione, disponendo a quel punto l'assegnazione ad altro GIP; e tali modalità, come valutate dalla sentenza impugnata, hanno connotato di gravità la violazione tabellare.

Nel resto, va evidenziato il carattere di merito delle censure, intese a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella motivatamente ritenuta dalla sentenza impugnata.

9. Col nono mezzo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza per carenza formale e sostanziale della motivazione, in ordine al fatto storico di cui al capo 6 dell'incolpazione, e del vizio di motivazione; sostiene che è addirittura graficamente mancante la motivazione sul punto, senza alcun cenno agli elementi di prova, senza alcuna valutazione di credibilità della fonte, della coerenza della testimonianza, ecc. Il motivo è palesemente infondato, dato che la Sezione disciplinare ha dato ampiamente conto delle espressioni proferite dal D. e riportate dal Dott. * nel corso del dibattimento, valutandone la grave scorrettezza, oltre a rilevarne la natura di illecito extrafunzionale.

E, quanto al vizio motivazionale, come tra le ultime affermato nella pronuncia Sez.U. 19/3/2019, n. 7691, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006.

9. Col decimo mezzo, il ricorrente si duole che la Sezione disciplinare abbia ritenuto implicitamente credibile il teste G., sostiene che le dichiarazioni dello stesso sarebbero state smentite dal Dott. Mo., da cui l'assoluzione per il capo 4 dell'incolpazione; assume la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal G. nel corso delle diverse audizioni, diverse anche nei riferimento temporali e di luogo e la mancata considerazione delle dichiarazioni della teste D.N.; sostiene che la mancanza di ragioni di risentimento da parte propria è comprovata dalla richiesta di parere al G. sui contenuti della memoria difensiva nel procedimento penale nel quale era coinvolto, dalla indicazione dello stesso G. come informatore nel procedimento per il parere del Consiglio giudiziario sulla riconferma nelle funzioni presidenziali, dalla nomina dello stesso a coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di (*).

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va rilevato a riguardo che non v'è rapporto di necessario collegamento tra la ritenuta responsabilità del fatto di cui si tratta e l'assoluzione per l'episodio di cui al capo di imputazione sub 4; nè sono riscontrabili contraddittorietà ed incoerenza nelle dichiarazioni del G., avuto riguardo al nucleo essenziale delle stesse; nè v'è necessaria contraddittorietà tra la ritenuta condotta ascritta alla parte ed i comportamenti assunti, dai quali desumere l'assenza di ragioni di risentimento nei confronti del G..

Nel resto, vale il richiamo al principio riportato nel precedente motivo, sui limiti del sindacato di motivazione.

11. Con l'undicesimo mezzo, il ricorrente censura la sentenza impugnata dolendosi della mancata ammissione della richiesta di escussione dei testi indicati ex art. 507 c.p.p., e D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, dopo l'escussione del G. (era stata ammessa solo la teste D.N., la cui dichiarazione non era stata considerata ai fini della decisione).

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, come affermato, tra le ultime, nella pronuncia Sez. U. 22/9/2014, n. 19885, nel giudizio disciplinare attribuito alla sua competenza, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., applicabile al giudizio disciplinare a carico di magistrati in virtù del rinvio operato dall'art. 18 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, purchè, oltre ad investire un "thema probandum" nuovo, ricorra il requisito della "assoluta necessità" (salvo che nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 109 cit., art. 18, comma 3, ove è sufficiente un giudizio di "utilità", in sè discrezionale e insindacabile), sicchè il mancato esercizio di tale facoltà, specie in assenza di esplicita richiesta, non richiede un'espressa motivazione quando dall'effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.

12. Conclusivamente, va respinto il ricorso.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2019.