Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22148 - pubb. 11/01/2019
Banca o di istituto di credito, presupposti per la liquidazione amministrativa
Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Gennaio 1986, n. 62. Est. Iannotta.
Istituti o enti di credito - Banca o istituto di credito - Configurabilità - Condizioni
La qualità di banca o di istituto di credito, a norma della legge bancaria di cui al R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, (e successive modificazioni) ed anche al fine del suo assoggettamento a liquidazione amministrativa e non a fallimento, richiede, anche a prescindere dall'esigenza di un provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia, il congiunto svolgimento sia dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in forma indeterminata ed indiscriminata, sia di quella di esercizio del credito mediante impiego del risparmio raccolto, attraverso le tipiche operazioni bancarie, e non può essere pertanto riconosciuta ad una società che si limiti a svolgere solo l'una o l'altra delle predette attività. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Banca o istituto di credito, presupposti
- ∙
Altri casi
Dichiarazione di fallimento di banca o istituto di credito - ∙ Liquidazione coatta amministrativa