Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22147 - pubb. 11/01/2019
Istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, dichiarazione di insolvenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 08 Agosto 1990, n. 8069. Est. Favara.
Carattere non commerciale della società con conseguente assoggettabilità e liquidazione coatta amministrativa - Istanza di regolamento preventivo - Inammissibilità - Conseguenze
In pendenza di istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, la deduzione circa il carattere non commerciale dell'attività di tale cooperativa, con la conseguenza della sua assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, non attiene alla giurisdizione, e non può essere quindi fatta valere con istanza di regolamento preventivo, ma riguarda il merito, atteso che, ove fondata, comporta che il tribunale adito deve dichiarare, anziché il fallimento, lo stato d'insolvenza della società medesima, ai sensi dell'art. 195 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, dichiarazione di insolvenza
- ∙ Questione di giurisdizione
- ∙ Regolamento preventivo di giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Ruggero SANDULLI Pres. di Sez.
ff. di Primo Presidente
Dott. Franco BILE Pres. di Sez.
" Alberto ZAPPULLI "
" Francesco FAVARA Rel. Consigliere
" Nicola LIPARI "
" Pasquale PONTRANDOLFI "
" Marcello TONDO "
" Enzo MERIGGIOLA "
" Raffaele NUOVO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10449-87 del R..AA.CC.,
proposto da
ADIGE SOCIETÀ, COOPERATIVA EDILIZIA a responsabilità limitata, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Valensise che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Umberto Sparano, giusta delega a margine del ricorso
Ricorrente
contro
STILCASA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamnte domiciliata in Roma, Via Piave n. 24, presso lo studio dell'Avv.to Gabriele Moricca che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Mirko Tremaglia, giusta delega in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché
TECNOCHIMICA LAZIALE s.p.a.;
PREDIL s.r.l.
Intimati
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente inannzi al Tribunale di Vigevano - sez. Fallimentare - iscritto al n. 312-86.
Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 24 Giugno 1989, la relazione della causa, svolta dal Cons. Rel. Dr. Favara. Udito l'Avv.to Moricca.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Elio Amatucci, Avvocato Generale, presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso, chiedendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 15-12-1986, 7-10-1987 e 20-10-1987, le società Stilcasa, Tecnochimica laziale e Predil chiedevano al Tribunale di Vigevano dichiararsi il fallimento della società cooperativa edilizia Adige.
Questa ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, affermando che, per la sua natura di società cooperativa, è soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e non a quella di fallimento. Ciò in quanto, ai fini di quanto dispone l'art. 2540 cpv. C.C., emessa non esercita in concreto un'attività commerciale ne' persegue alcun fine di lucro, poiché in base al proprio statuto la costruzione di case viene effettuata a vantaggio esclusivo dei soci e con scopo di mutualità.
La srl Stilcasa resiste con controricorso, illustrato con memoria. Non hanno svolto attività difensiva invece in questa fase del giudizio le altre sue società Tecnochimica e Predil.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento preventivo proposto dalla Cooperativa Adige è inammissibile.
Nel sistema posto dal R.D. 16-3-1942 n. 267 che disciplina l'assoggettamento delle imprese in stato d'insolvenza alla procedura di fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata ovvero della liquidazione coatta amministrativa, l'art. 2 pone la regola dell'alternatività tra fallimento, cui sono soggetti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, e liquidazione coatta amministrativa, alla quale possono essere assoggettate determinate imprese che rivestono particolare importanza nell'interesse generale e che perciò vengono sottoposte a speciale vigilanza o controllo. E l'art. 1 della l. 17-7-1975 n. 400 estende alle società cooperative le norme generali dettate dagli artt. 194 e ss. della legge fallimentare. Presupposto comune ad entrambe le procedure è tuttavia lo stato d'insolvenza (art. 5 per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa); accertamento che è affidato all'autorità giudiziaria e che, nella disciplina di cui all'art. 195 L.F., avviene anteriormente all'apertura della liquidazione (anche se, prima di provvedere il tribunale è tenuto a richiedere il parere dell'autorità amministrativa che ha vigilanza sull'impresa, al solo fine tuttavia di acquisire eventuali elementi utili o di consentire un intervento di quell'autorità diretto a far cessare lo stato d'insolvenza).
La devoluzione dell'autorità giudiziaria (tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale) dell'accertamento sullo stato d'insolvenza, presupposto comune ad entrambe le procedure in esame, e la circostanza che, anche quando si tratti di imprese soggette a vigilanza dell'autorità amministrativa e perciò assoggettabili a liquidazione coatta e non a fallimento, l'intervento del tribunale fallimentare non è condizionato dalla possibilità di intervento dell'autorità amministrativa, che anzi può avvenire solo in momento successivo, dimostra che il problema dell'assoggettabilità in concreto di un'impresa all'una o all'altra della procedure concorsuali non involge un problema di giurisdizione. Nel caso, pertanto, di società cooperative, il disposto dell'art.2540 C.C., secondo cui nel caso d'insolvenza l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa (secondo le norme dettate dalla legge n. 400-1975), non vale a sottrarre al tribunale indicato nell'art. 195 L.F. il potere di accertare il predetto stato di insolvenza, che anzi condiziona l'effettiva apertura della liquidazione amministrativa. Ciò tanto più s si considera che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2540 C.C. (che è la disposizione invocata dalle società ricorrenti), anche le imprese cooperative possono essere assoggettate a fallimento (anziché a liquidazione coatta amministrativa), quando "hanno per oggetto un'attività commerciale".
L'accertamento riguardante l'oggetto dell'attività svolta dalla cooperativa, una volta escluso che esista una problema di giurisdizione (in quanto la procedura amministrativa di liquidazione sottratta al tribunale fallimentare non ha ancora avuto inizio), resta pertanto affidato al giudice adito per la dichiarazione dello stato d'insolvenza e costituisce una gestione di merito, risolta la quale, detto giudice potrà dare corso alla normale procedura fallimentare (ove riscontri - come nella specie si deduce dalle società ricorrenti - un'attività imprenditizia commerciale e non un'attività diretta a realizzare solo la finalità mutualistica), ovvero provvedere ai sensi dell'art. 195 L.F.
Resta, quindi, precluso simile esame di merito, che la srl Stilcasa sollecita in sede di regolamento sulla giurisdizione e in funzione della stessa, sulla base di varie pronuncie emesse da questa Corte e con le quali si sono indicati i criteri di riscontro nella giurisdizione del giudice ordinario in presenza di attività d'impresa commerciale svolte da società cooperative. Il ricorso proposto va perciò dichiarato inammissibile. Segue la condanna della società istante - che soccombe - al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della srl Stilcasa, mentre nessuna pronuncia è dovuta nei confronti delle altre due società, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alle spese della presente fase, liquidate in lire 105.800 oltre a lire 2.000.000 di onorario, in favore della Stilcasa srl. Roma 24-6-1989.