Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20990 - pubb. 26/12/2018
Regolamento di giurisdizione e conseguenze della impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende
Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Novembre 2018, n. 29879. Est. Giusti.
Prove costituende - Necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento - Inammissibilità - Condizioni - Tempestiva richiesta istruttoria - Fattispecie
In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione). (massima ufficiale)
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