Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20519 - pubb. 25/09/2018
Giurisdizione sullo straniero e clausola contrattuale attributiva della competenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Luglio 2018, n. 20349. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Straniero - Giurisdizione - Clausola contrattuale attributiva della competenza - Attributiva anche della giurisdizione - Deroga ai criteri speciali - Sussistenza - Fondamento
La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato - la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 applicabile "ratione temporis", è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall'art. 6 del regolamento cit. (massima ufficiale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente di Sez. -
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente di Sez. -
Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente di Sez. -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Il sig. R.M., premesso di essere stato coinvolto dal Dott. Z.M. in un'operazione finanziaria denominata (*) insieme allo stesso Z. ed ai sigg. I.M. e G.F., all'esito negativo della quale era riuscito ad ottenere dallo Z. il trasferimento di Euro 400.000,00, somma subito girata allo I., chiedeva l'accertamento negativo di ogni debenza nei confronti dei convenuti I. e G. e la restituzione di Euro 200.000,00 da parte dello I..
Il G. proponeva riconvenzionale per la restituzione delle somme in tesi dovute dall'attore, e lo I. eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, stante l'espressa previsione nei contratti col R. del 14/2/2005 e del 1/9/2005 della competenza giurisdizionale del Tribunale di Baunach (rectius, Bamberg), l'applicazione della legge tedesca e, in subordine, avanzava domanda riconvenzionale per la condanna del R. alla restituzione delle somme ancora dovute, quantificate in Euro 840.000,00 e in subordine, 600.000,00.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13268 del 22-23 ottobre 2013, per la parte che qui interessa, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle domande proposte dal R. nei confronti dello I. e gravava il primo delle spese.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 7/11/2016, per la parte che qui rileva, ha confermato la declinatoria di giurisdizione emessa dal Tribunale, rilevando:
che il criterio generale da seguire, in tema di giurisdizione e di scelta del foro, è la volontà delle parti, nella specie effettuata, in una materia liberamente disponibile, con la clausola contrattuale, che non è affatto generica, ma molto chiara nello stabilire che "Foro competente è Bamberg. Vale il diritto tedesco";
che non risultavano patti successivi intesi alla scelta di un diverso foro: ed infatti, delle mail prodotte, provenienti peraltro dall'appellante, e delle quali non era certa l'originalità, solo una conteneva un accenno alla questione, ma era diretta dal R. al G., nè spiegava alcun effetto nel rapporto R. - I. il riconoscimento di debito effettuato dallo Z. nei confronti del R. con la scrittura del 2/12/2005;
che non poteva ritenersi applicabile l'art. 6, n. 1, Regolamento CE 44/2001, poichè il foro individuato dalle parti è esclusivo, salvo patto contrario, ex art. 23 Regolamento CE 44/2001, nè era rinvenibile un utile collegamento negoziale dei due contratti R. - I. del febbraio e del settembre del 2005 con gli altri atti (Investment Agreement R. - Z. e scrittura privata R. - G.), dato che i primi operavano un generico riferimento ad un "affare", con ciò intendendo espressamente "l'acquisto di una quota di una società, che si intende rivendere con profitto. All'uopo si sono costituite apposite società, cosiddette SPV", senza nominare il Dott. Z., con ciò evidenziandosi operazioni del tutto diverse e non collegate tra di loro.
R.M. ricorre per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Si difende con controricorso il solo I.M., mentre non svolge difese il G..
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso "per motivi attinenti alla giurisdizione" è rubricato come "violazione art. 6, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001". Nell'espositiva del motivo, il ricorrente si duole dell' interpretazione della Corte d'appello della clausola contrattuale secondo cui "Foro competente è Bamberg. Vale il diritto tedesco", sostenendo che tale pattuizione non riguarda affatto la giurisdizione, ma solo la competenza per territorio, nel caso in cui le parti avessero voluto adire il Giudice tedesco o che almeno detta clausola non è sufficientemente chiara, tale da costituire pattuizione di rinuncia alla giurisdizione italiana; evidenzia che il foro di Bamberg non è neppure stato indicato come esclusivo; ritiene la piena applicabilità dell'art. 6, n. 1 del Regolamento CE 44/2001, che consente all'attore di adire un unico giudice, a prescindere da eventuali pattuizioni sulla competenza, prevalendo anche sulla competenza eventualmente esclusiva ex art. 23, proprio per evitare i conflitti tra giudicati; si duole della mancata considerazione da parte della Corte d'appello degli ulteriori documenti, in particolare della corrispondenza email in tedesco tra I. e R. del 26/11/2007, 3/8/2007, con relativa traduzione giurata, da cui si evince chiaramente che l'investimento effettuato dallo I. coincideva con quello effettuato dal G., e cioè lo (*); sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare anche il doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'attore, ossia la scrittura privata del 2/12/2005 in cui lo Z. riconosceva il proprio debito verso il R., a garanzia del quale dichiarava di volere consegnare cambiali per 1.000.000 di Euro, e di cambiali parla lo I. nelle mail indicate; rileva come la decorrenza degli interessi richiesti in relazione alla riconvenzionale dallo I. sia immediatamente successiva alla data della scrittura privata del 2/12/2005 e che il G. ha sempre confermato l'unicità dell'affare.
2. Va premesso che la Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, "statuisce" su di essa (art. 382 c.p.c., comma 1), individua, cioè, il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunziato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale; da ciò deriva che, in detta ipotesi, come in ogni altro caso in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, la Corte è anche giudice del fatto, in quanto l'applicazione della norma postula la verifica dell'esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore, ed ha, pertanto, il potere di procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame (in tali termini, si richiamano le pronunce Sez. U. 8/6/2007, n. 13397 e 10/7/2003, n. 10840).
Ciò posto, deve rilevarsi che a norma dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile ratione temporis (in vigore sino al 9/1/2015, abrogato dal Regolamento 1215/2012) "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro.
Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta".
Nel caso di specie, all'interno del testo contrattuale, le parti hanno inserito la clausola sopra riportata, che, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle stesse di optare per la competenza giurisdizionale del foro tedesco come individuato.
Nè si vede come possa sostenersi la valenza di clausola attributiva della sola competenza per territorio, subordinatamente alla scelta di adire l'Autorità giudiziaria tedesca, condizione che non risulta in alcun modo alla stregua del testo contrattuale, e nel resto, va ribadito che:" costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato (cfr. amplius, Cass., Sez. U, 5 gennaio 2016, n. 29) frazione o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr, Corte giustizia, 7 luglio 2016, Hoszig Kft, in relazione a una clausola in cui si era affermata "la giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi"). Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (Corte giustizia, 9 novembre 2000, Corek), secondo cui la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola "individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future", costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale" (così, tra le ultime, la pronuncia Sez. U. 11/4/2017, n. 9283).
Ciò posto, deve rilevarsi che la natura esclusiva della clausola di proroga della giurisdizione discende dall'art. 23 cit., come ribadito nella pronuncia Sez. U. 23/10/2014, n. 22554, nè risulta un diverso accordo delle parti, per la scelta della cd. clausola di proroga asimmetrica, che cioè vincola una parte alla giurisdizione dei giudici di uno Stato membro ed autorizza invece l'altra ad adire, a sua scelta, anche giudici di un diverso Stato membro o individuati dalle convenzioni internazionali, che, come affermato nella pronuncia Sez. U. 8/3/2012, n. 3624, costituisce un accordo di deroga all'esclusività della competenza convenzionale, ammesso dall'art. 23 cit., ma limitato alla parte cui il contratto abbia riconosciuto tale facoltà.
Si pone a questo punto la questione se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale possa derogare non solo ai criteri generali, ma anche a quelli speciali, e, nel nostro caso, a quanto previsto dall'art. 6 n. 1 del Regolamento cit., che dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: "1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili".
Sul punto, le pronunce Corte giustizia, 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C-366/2013, 12/7/2012, Solvay, C-6167/10 e 1/12/2011, Painer, C-145/10, hanno affermato che l'art. 6 n. 1 deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all'art. 2 del Regolamento, e non può derogare alla competenza esclusiva.
Tale era l'orientamento anche nel sistema previgente, regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804; e sull'ammissibilità della deroga convenzionale ai criteri di determinazione della giurisdizione previsti sia in via generale che per ipotesi specifiche, si era espressa la Corte di giustizia, tra le altre, nelle sentenze del 14/12/1976, cause 24/76 e 25/76, e del 6/5/1980 causa 784/79, con principio ritenuto di carattere generale, come inteso nelle pronunce Sez. U. 11/6/2001, n. 7854 e 10/3/98, n. 2642.
3. Conclusivamente, va rigettato il ricorso, e va condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018.