Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19854 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Giugno 1986, n. 4010. Est. Perrotti.


Enti pubblici - Soppressione ed estinzione - Liquidazione degli enti soppressi ex legge N. 1404 del 1956 - Formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie - Proponibilità e proseguibilità delle domande giudiziali dei creditori - Persistenza - Principi relativi al fallimento ed alle procedure concorsuali - Applicabilità - Esclusione - Limiti



In tema di liquidazione dei soppressi enti di diritto pubblico (nella specie, INAM), secondo la disciplina della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, gli adempimenti contemplati dagli artt. 8 e 9 di tale legge, per la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, sono rivolti al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze, senza implicare l'applicazione dei principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali (salvo che si apra la liquidazione coatta amministrativa degli enti medesimi), e, pertanto, non determinano l'improponibilità od improseguibilità della domanda diretta a far valere il credito in via giudiziaria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato