Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19847 - pubb. 11/01/2018
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Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Maggio 1989, n. 2627. Est. Onnis.
Enti pubblici - Soppressione ed estinzione - Liquidazione - Domande di riconoscimento e pagamento di debiti - Proponibilità
Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, secondo la disciplina della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge medesima, contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa, tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, ivi compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operatività di questi principi, quando, in presenza di situazioni deficitarie di quegli enti, si apra la liquidazione coatta amministrativa. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Opposizione all'esecuzione
- ∙ Natura del provvedimento che dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione