Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1792 - pubb. 27/07/2009
Dichiarazione a debito, invito al pagamento e ammissione al passivo del credito iva
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Marzo 2009, n. 5165. Est. Botta.
Fallimento – Ammissione al passivo – Dichiarazione IVA a debito – Fallimento del contribuente – Invito al pagamento rivolto al curatore – Ammissione al passivo del credito d'imposta – Limitazione – Sanzioni ed interessi – Esclusione.
Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Giurisdizione in materia tributaria – Dichiarazione IVA a debito – Fallimento del contribuente – Invito al pagamento rivolto al curatore del fallimento – Assenza di contestazioni circa l' "an" o il "quantum" della pretesa ed omessa allegazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi – Contestazione circa la sufficienza ai fini dell'ammissione al passivo – Giurisdizione ordinaria – Devoluzione.
La sufficienza, al fini dell'ammissione al passivo fallimentare, dell'invito al pagamento, notificato, ai sensi dell'art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, dall'Amministrazione finanziaria al curatore, sulla base delle risultanze cartolari della dichiarazione IVA del contribuente, è limitata al solo credito d'imposta, mentre non riguarda le sanzioni e gli interessi, la cui pretesa, comportando effetti di natura afflittiva per il fallito e i suoi creditori, deve essere azionata sulla base di un provvedimento impugnabile innanzi al giudice tributario. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Non sussiste una controversia tributaria, relativa all'accertamento della fondatezza di una pretesa fiscale, bensì una controversia concernente esclusivamente l'accertamento della idoneità del titolo dedotto ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare - con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario - allorché si discuta esclusivamente circa la sufficienza, o meno, a tal fine, dell'invito al pagamento, notificato ai sensi dell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dall'Amministrazione finanziaria al curatore del fallimento, sulla base delle risultanze della dichiarazione IVA del contribuente, e manchi la contestazione, ad opera del curatore, riguardo all' "an" ed al "quantum" della pretesa fiscale o l'allegazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi. (fonte CED – Corte di Cassazione)
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