Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16508 - pubb. 13/01/2017
Somme depositate presso la CdP e domanda del curatore di accertamento di spettanza alla massa
Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Novembre 2016, n. 23302. Est. Didone.
Riscossione delle imposte - Società concessionaria del servizio - Fallimento - Somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti - Domanda del curatore di accertamento di spettanza alla massa - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando tale società, cessato il rapporto concessorio, sia stata dichiarata fallita, la domanda con la quale il curatore chiede l'accertamento della spettanza alla massa fallimentare delle somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del r.d. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla l. n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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