Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15821 - pubb. 27/09/2016

Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali e ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Luglio 2016, n. 14916. Est. Virgilio.


Ricorso per cassazione avverso sentenza della commissione tributaria regionale - Notificazione - Art. 330 c.p.c. - Applicabilità - Elezione di domicilio o residenza in primo grado - Rilevanza ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Fondamento



In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. (massima ufficiale)


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