Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14723 - pubb. 13/04/2016

Azione ex art. 2932 c.c. esperibile anche davanti al Giudice Amministrativo

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Marzo 2015, n. 4683. Est. Vivaldi.


Processo amministrativo – Azione ex art. 2932 c.c. – Ammissibilità – Sussiste



Tenuto conto della previsione generale di cui all’art. 7, comma 7, c.p.a. (ove è tipizzato il principio di effettività attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela), la circostanza che gli artt. 29 e 30 c.p.a contemplino, in genere, l'azione di annullamento e di condanna, quali forme di tutela esperibili davanti al giudice amministrativo, e non anche specificamente quella di cui agli artt. 2932 e 2908 c.c., non può essere di ostacolo a che sia esperibile - e rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo - un'azione con la quale cui si chieda al giudice amministrativo di pronunciare sentenza con gli effetti previsti da questa norma. Questa non è altro che la conseguenza del principio di effettività. Nelle controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva, infatti, rientra nei poteri del giudice amministrativo erogare ogni forma di tutela giurisdizionale prevista dalla legge per i diritti soggettivi, senza necessità di alcuna puntuale ricomprensione od esclusione, quanto alla natura della tutela, salvo soltanto eventuali specificazioni quanto a tempi e modalità di esercizio. Pur nell'assenza di una previsione legislativa espressa, infatti, è proprio una tale azione costitutiva a costituire lo strumento idoneo a garantire una protezione adeguata ed immediata del diritto nascente dall'obbligo inadempiuto. E sotto questo profilo, va ricordato che, in un quadro normativo sensibile all'esigenza di una piena protezione delle posizioni sostanziali interessate all'azione amministrativa e correlate ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dell'azione ex art. 2932 c.c., non può rappresentare un argomento preclusivo di una tecnica di tutela che trae il suo fondamento dalle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta costituzionale al fine di garantire la piena tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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