Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12758 - pubb. 01/06/2015
Legge Severino e Giurisdizione
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Maggio 2015, n. 11131. Est. Petitti.
D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 – Disposizioni in materia di incandidabilità – Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità – Relativa controversia – Giurisdizione – Giudice Amministrativo – Esclusione – Giudice Ordinario – Sussiste
Le controversie in materia di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo, senza che il principio incontri limitazioni allorché la controversia venga introdotta mediante impugnazione di un provvedimento amministrativo poiché, in tale ipotesi, la decisione verte non già sull’annullamento dell’atto amministrativo bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo. Nemmeno la giurisdizione amministrativa può essere desunta dal fatto che l’art. 22 dlgs. 150 del 2011 riconduce al G.O. solo le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali: infatti, la “sospensione” per incandidabilità è assimilabile, per continenza, alle citate questioni. Va, peraltro, osservato che l’art. 11 d.lgs. 235 del 2012 configura il provvedimento prefettizio come un provvedimento vincolato che si limita ad accertare l’effetto sospensione prodotto ope legis; non ha, dunque, efficacia costitutiva e non ha carattere discrezionale (Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del G.O. con riguardo all’azione promossa dal Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, contro il provvedimento prefettizio dell’1 ottobre 2014, di sospensione della sua carica, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 235 del 2012, cd. Legge Severino). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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