Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12651 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .
Concordato preventivo - Domanda presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa ma con lo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Inammissibilità
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Massimario Ragionato
- ∙ Abuso del procedimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Abuso del diritto
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Rapporto di pregiudizialità
- ∙ Abuso dello strumento concordatario
- ∙ Abuso del concordato
- ∙ Abuso del diritto
- ∙ Concordato con riserva e procedimento prefallimentare
- ∙ Concordato pieno e procedimento prefallimentare
- ∙
Procedimento - ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo