Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12651 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .


Concordato preventivo - Domanda presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa ma con lo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Inammissibilità



La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.


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