Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12650 - pubb. 01/07/2010
.
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Procedimento di concordato preventivo - Rapporti tra le procedure - Continenza - Riunione
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.
Massimario Ragionato
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Rapporto di pregiudizialità
- ∙ Concordato con riserva e procedimento prefallimentare
- ∙ Concordato pieno e procedimento prefallimentare
- ∙
Procedimento - ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo