Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12649 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Pendenza di procedimento di concordato preventivo ordinario o con riserva - Improcedibilità del procedimento prefallimentare - Esclusione - Impedimento temporaneo alla dichiarabilità del fallimento - Dichiarazione di rigetto - Ammissibilità
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli arti. 162, 173, 179 e 180 I. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.
Massimario Ragionato
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Rapporto di pregiudizialità
- ∙ Concordato con riserva e procedimento prefallimentare
- ∙ Concordato pieno e procedimento prefallimentare
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Procedimento - ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo