Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12648 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Pendenza di procedimento di concordato preventivo - Dichiarabilità del fallimento - Esaurimento della procedura di concordato - Necessità



In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.


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