Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12555 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Aprile 2015. .
Art. 2054 codice civile – Ipotesi di responsabilità eterogenee – In particolare, quattro distinte fattispecie – Precisazioni
La responsabilità ex art. 2054 c.c. costituisce una species del genus di responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. La responsabilità del proprietario (e soggetti equiparati) di cui ai commi 3 e 4 è espressione del rischio insito nella circolazione dei veicoli ed è correlata al principio cuius commoda eius et incommoda, con una sostanziale differenza; e ciò in quanto, nell'ipotesi di cui al comma 3, che è di responsabilità per colpa (presunta), la prova liberatoria consisterà nella dimostrazione da parte del proprietario dell'assolvimento dell'obbligo comportamentale imposto al conducente dai commi precedenti (di aver fatto «tutto il possibile per evitare il danno») ovvero nella prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, mentre, nell'ipotesi di cui al comma 4, che è di responsabilità oggettiva, occorrerà la prova, da parte di tutti i soggetti di cui ai commi precedenti, dell'interruzione del collegamento causale dell'evento con un vizio di costruzione o di manutenzione (id est con la circolazione del veicolo), attraverso la dimostrazione di un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, abbia determinato il verificarsi del danno, nel qual caso, unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)