Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12051 - pubb. 12/02/2015
Notifica nei confronti della PA: nullità e inesistenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Gennaio 2015, n. 608. Est. Napoletano.
Ricorso per cassazione contro la P.A. – Notifica presso l'avvocatura distrettuale anziché presso quella generale – Nullità – Conseguenze
In caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 cpc, sia quando agisca in esecuzione di tale ordine. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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