Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11502 - pubb. 10/01/2014

La trascrizione della domanda ex articolo 2932 c.c. impedisce al curatore di sciogliersi dal contratto e di apprendere il bene oggetto della promessa di vendita

Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Luglio 2004, n. 12505. Est. Marziale.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Permuta - Potere del curatore di sciogliersi dal contratto - Limiti - Art. 72, quarto comma, legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di preliminare di permuta di area edificabile con fabbricato da realizzare sull'area medesima e di sopravvenuto fallimento del costruttore

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Contratto preliminare di permuta - Facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore - Preclusione derivante dall'avvenuta esecuzione del contratto preliminare di permuta - Identificazione - Fattispecie in tema di preliminare di permuta di area edificabile con fabbricato da realizzare sull'area medesima - Trasferimento della proprietà del bene effettuato prima della stipula del contratto definitivo di permuta - Rilevanza

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria - Rilevanza - Nel caso di successivo fallimento del promissario inadempiente - Conseguenze - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Preclusione della scelta del curatore "ex" art. 72 legge fall. - Sussistenza



In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, diversamente da quanto avviene nella vendita, in caso di permuta - dove il reciproco trasferimento delle cose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente - l'incidenza del fallimento non è suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l'una o l'altra parte, e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme secondo il criterio delineato nei primi tre commi dell'art. 72 della legge fallimentare, che assume, rispetto all'altro previsto dal quarto comma della stessa disposizione, carattere di minore specificità. Pertanto, ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di fallimento è inapplicabile il principio posto dall'art. 72, quarto comma, l. fall; e, quale che sia il contraente fallito, il curatore può sciogliersi dal contratto solo se quest'ultimo è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti. (Principio espresso in fattispecie di contratto preliminare di permuta tra area edificabile e immobile da costruire, nella quale il fallimento del costruttore era intervenuto successivamente all'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area e dopo che la costruzione era stata eretta). (massima ufficiale)

Con riferimento alla norma dell'art. 72 della legge fallimentare, in fattispecie di preliminare di permuta di area edificabile con fabbricato da realizzare sull'area medesima, il trasferimento della proprietà del bene, con la relativa consegna, effettuato dal promittente la permuta nei confronti dell'altro contraente prima della stipula del contratto definitivo di permuta, determinando l'insorgere, "ex uno latere", degli effetti finali della operazione economica programmata con il preliminare, realizza, sia pure rispetto ad uno soltanto dei contraenti, lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle parti, alla stipulazione del contratto definitivo, e quindi comporta, per la parte che lo effettua, l'integrale esecuzione della prestazione dovuta, come tale preclusiva, una volta sopravvenuto il fallimento del costruttore, della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, essendo tale facoltà esercitabile solo se il preliminare di permuta è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti. (massima ufficiale)

Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare. (massima ufficiale)


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