Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1091 - pubb. 21/12/2007
Nullità o responsabilità contrattuale: le Sezioni Unite risolvono il contrasto
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Dicembre 2007, n. 26725. Est. Rordorf.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni a carico degli intermediari – Fase precedente o coincidente alla stipula del contratto di intermediazione – Responsabilità precontrattuale – Violazioni relative alle operazioni di investimento e di disinvestimento – Responsabilità contrattuale.
La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
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