Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10033 - pubb. 13/02/2014
Diritto del fallito di accedere al fascicolo fallimentare e potere del giudice delegato di pronunciarsi su apposita istanza
Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Maggio 2001, n. 181. Est. Vitrone.
Fallimento - Diritto di accesso al fascicolo della procedura - Diritto del fallito alla libera consultazione del fascicolo - Presentazione di apposita istanza con indicazione degli atti richiesti - Necessità.
Le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale portano ad escludere che nei confronti dei soggetti comunque coinvolti nella procedura possa riconoscersi il diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e attribuisce loro solo un limitato diritto di informazione, subordinato alla presentazione di una specifica motivata istanza che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione, e riconosce al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Libera consultazione del fascicolo del fallimento e diritto di informazione
- ∙ Potere discrezionale del giudice delegato di autorizzare l'esame del fascicolo della procedura
Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com
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