Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 597 - pubb. 26/07/2007
Violazione dei doveri informativi ed errore essenziale
Tribunale Ancona, 12 Aprile 2007. Est. Filomena Ruta.
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Obbligazioni argentine – Contenuto dell’offering circular – Responsabilità dell’intermediario per la negoziazione di obbligazioni emesse oltre i limiti previsti dall’art. 2412 c.c.
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Vizi della volontà – Errore essenziale – Sussistenza
Tra i doveri dell’intermediario di informare l’investitore rientra quello di far conoscere le caratteristiche del prodotto desumibili dalla offering circular qualora questa evidenzi una grave esposizione debitoria dell’emittente ed il fatto che il prodotto medesimo è destinato solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali. Peraltro, i doveri informativi imposti all’intermediario trovano conferma nella nuova formulazione dell’art. 2412 c.c., il quale prevede la responsabilità per l’insolvenza dell’emittente di chi trasferisce sul mercato secondario obbligazioni emesse oltre i limiti previsti da tale norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi incide sulla libera determinazione dell’investitore ad una scelta consapevole e da quindi luogo ad errore essenziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Lozupone
Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, vizi della volontà
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