Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4151 - pubb. 09/05/2011

Swap ed enti pubblici, mark to market negativo e funzione speculativa

Tribunale Milano, 14 Aprile 2011. Est. Ferrari.


Enti Pubblici – Contratti swap non par – Mancato riequilibrio sinallagmatico mediante corrispondente premio (up front) alla sottoscrizio – Nullità causale – Sussiste.



Sono nulli per difetto di causa in concreto i contratti swap sottoscritti da enti pubblici che alla data di sottoscrizione presentino mark to market negativo (c.d. swap non par) ove l’equilibrio sinallagmatico non sia ripristinato mediante erogazione di un premio corrispondente in sede di sottoscrizione del derivato. Il mtm negativo alla sottoscrizione dei contratti, tanto più se non esplicitato, attribuisce ai contratti swap una funzione speculativa in contrasto con la tipologia di contratti derivati rimessi alla possibile stipulazione da parte degli Enti Locali dall’art. 41 co. 1 L. 448/2001 e dall’art. 3 DM 389/2003. La dimensione particolarmente alta del mark to market iniziale (specie se anche superiore al limite posto dall’art. 3 lett. F del DM 389/2003) esclude la possibilità di attribuire a tale squilibrio la funzione causale di corrispettivo dell’intermediario finanziario. L’applicazione da parte dell’intermediario di commissioni non esplicitate è in contrasto con l’art. 61 del Reg. Consob 11522/98. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Duilio Manella


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