Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7836 - pubb. 26/09/2012
Attività liquidatoria in esecuzione del concordato, autorizzazione del giudice delegato e reclamo del diniego di autorizzazione
Tribunale Vicenza, 11 Maggio 2012. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione – Autorizzazione del giudice delegato – Non necessità – Diniego di autorizzazione ad effettuare pagamenti in esecuzione del C.P. – Reclamo – Inammissibilità.
L’attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano concordato non è soggetta di norma ad autorizzazione del giudice delegato, e pertanto un eventuale diniego di autorizzazione ad effettuare un pagamento concordatario non è reclamabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Controllo degli organi della procedura
- ∙ Atti di giurisdizione esecutiva del giudice delegato
- ∙
Reclamo - ∙ Autorizzazione del giudice delegato al compimento di atti di liquidazione
- ∙ Atti di disposizione autorizzati dal giudice delegato prima dell'omologa
Massimario, art. 26 l. fall.
Massimario, art. 36 l. fall.
Massimario, art. 164 l. fall.
Massimario, art. 182 l. fall.
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