Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7768 - pubb. 12/09/2012
Risoluzione del concordato e consenso informato dei creditori
Tribunale Vicenza, 11 Giugno 2012. Est. Limitone.
Concordato preventivo – Percentuale di soddisfo inferiore e tempi di realizzo maggiori rispetto a quanto promesso – Enunciazione delle criticità nella relazione del commissario – Voto e consenso informati – Risoluzione del concordato – Esclusione (artt. 134, 172, 186 l.f.).
Il consenso informato sulle eventuali deteriori possibilità di soddisfo del concordato rispetto a quanto promesso (nella specie, minor percentuale e maggior tempo), chiaramente enunciate ai creditori nella relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale, che tutti i creditori hanno avuto modo di leggere prima di votare, preclude loro l’istanza di risoluzione del concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Presupposti
Presupposti della richiesta di risoluzione - ∙ Informazione ai creditori
- ∙ Informazione sulle deteriori possibilità di soddisfazione
- ∙ Risoluzione del concordato
Massimario, art. 172 l. fall.
Massimario, art. 186 l. fall.
Il testo integrale
Testo Integrale