Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6177 - pubb. 25/07/2011
Mutuo fondiario, caratteristiche, revocatoria ed estinzione di pregressa esposizione
Tribunale Vicenza, 15 Dicembre 2010. Est. Limitone.
Fallimento – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Mutuo fondiario – Requisiti.
Fallimento – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Mutuo fondiario – Ipoteca – Non contestualità - Revocabilità.
Fallimento – Revocatoria – Mutuo ipotecario – Debito preesistente – Garanzia non contestuale – Configurabilità – Negozio indiretto – Revocabilità – Pagamento anomalo – Non revocabilità.
Nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario; 2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal CICR (oggi l’80% del valore dell’immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento. La mancanza di una di queste condizioni esclude che si possa applicare la normativa speciale del mutuo fondiario, inclusa la sostanziale irrevocabilità della garanzia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Qualora il mutuo dichiarato fondiario sia stato utilizzato per estinguere passività pregresse, esso è servito per trasformare un debito chirografario in privilegiato; perciò l’ipoteca concessa non può considerarsi contestuale ed è revocabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La concessione di un mutuo ipotecario, con finalità di estinzione di passività preesistenti, costituisce negozio indiretto che dà luogo ad un pagamento anomalo. Conseguenza di ciò è la revoca della garanzia, anche qualora essa venga costituita in parte con incidenza su un debito preesistente ed in parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, attesa l’unicità della garanzia che la rende unitariamente non contestuale. Va esclusa, invece, la revoca del pagamento, poiché scopo della operazione non fu tanto l’estinzione del debito, quanto la sua trasformazione da debito chirografo in privilegiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 67 l. fall.
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