Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6166 - pubb. 18/07/2011

Provvisoria esecuzione dei capi di condanna della sentenza di revocatoria e dovere del curatore di non ripartire le somme e non liquidare i beni ricevuti in forza di provvedimenti non definitivi

Appello Salerno, 20 Giugno 2011. Est. Videtta.


Procedimento civile - Sentenza di natura costitutiva - Provvisoria esecuzione dei capi di condanna - Ammissibilità - Azione revocatoria la dichiarazione di inefficacia di atti di cessione di rami aziendali.

Fallimento - Principio di buona amministrazione degli organi della procedura - Dovere del curatore di non ripartire le somme ricevute in base a provvedimenti non definitivi - Dovere del curatore di non procedere alla liquidazione di beni acquisiti all'attivo in forza di provvedimenti non irrevocabili.



Facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2010, n. 4059, è possibile separare dal capo di natura costitutiva che dichiara l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c., il capo di condanna alla restituzione dei rami aziendali oggetto dei contratti dichiarati inefficaci nonché il pagamento delle spese processuali, i quali potranno pertanto essere ritenuti provvisoriamente esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 113, legge fallimentare, che ha introdotto l'obbligo per gli organi della procedura fallimentare di trattenere e depositare nei modi prescritti dal giudice delegato le somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato (così di fatto sottraendo le somme in questione alle ripartizioni parziali dell'attivo fallimentare e, quindi, eliminando ogni eventuale pericolo di impossibilità o difficoltà di successivo recupero delle somme medesime in caso di riforma del provvedimento giudiziale) consente di escludere la ricorrenza del periculum in mora invocato al fine di sospendere la provvisoria esecuzione dei capi di condanna della sentenza di primo grado che dichiari, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., l'inefficacia di determinati atti negoziali. La disposizione legislativa in questione consente altresì di affermare l'esistenza di un generale principio di buona amministrazione in capo al curatore ed al giudice delegato nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza gestoria sul patrimonio del fallito, principio che suggerisce non solo di non includere nelle ripartizioni parziali dell'attivo somme delle quali la procedura non possa avere la piena e definitiva disponibilità, ma anche di non procedere alla vendita e liquidazione di beni acquisiti all’attivo in forza di provvedimenti giurisdizionali non ancora divenuti irrevocabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giovanni Noschese


Massimario, art. 282 c.p.c.

Massimario, art. 113 l. fall.


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