Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33988 - pubb. 06/12/2025

Il Tribunale di Torino sulla distinzione tra misure cautelari e protettive nella composizione negoziata

Tribunale Torino, 07 Novembre 2025. Est. Astuni.


Composizione negoziata – Misure protettive e cautelari – Differenze e presupposti


Misure cautelari equivalenti – Durata – Inapplicabilità del limite di 240 giorni


Buona fede dei creditori – Divieto di comportamenti opportunistici (free rider)


Etero-organizzazione del negoziato e ruolo del giudice



Le misure protettive e le misure cautelari previste dagli artt. 18 e 19 CCII, pur potendo coincidere nel contenuto, si fondano su presupposti differenti: le prime sono concesse nella fase iniziale del percorso di risanamento, sulla base di un giudizio di verosimiglianza delle prospettive di risanamento; le seconde richiedono un più elevato grado di definizione del piano e una concreta probabilità di successo del negoziato e dell’omologazione dello strumento di regolazione della crisi.


Il limite massimo di 240 giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII per la durata delle misure protettive non si applica alle misure cautelari di contenuto equivalente, la cui concessione e proroga restano subordinate alla sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, del periculum in mora e della strumentalità al buon esito della composizione negoziata.


Durante la composizione negoziata i creditori, e in particolare gli intermediari bancari, sono tenuti a comportarsi secondo buona fede e correttezza, partecipando attivamente alle trattative e astenendosi da condotte opportunistiche, come l’escussione del Fondo di garanzia MCC, che alterino l’equilibrio delle posizioni e pregiudichino la riuscita del negoziato.


Il giudice deve valutare la coerenza e la fattibilità del piano di risanamento, la congruità dei flussi di risorse e l’assenza di ostacoli strutturali all’omologazione dello strumento prescelto, quali l’esistenza di minoranze bloccanti o la mancanza di consensi negoziali essenziali, ai fini della verifica del fumus boni iuris. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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