Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32604 - pubb. 05/02/2025

Il Tribunale di Firenze sul controllo in fase di apertura della procedura di concordato preventivo

Tribunale Firenze, 11 Dicembre 2024. Pres. Legnaioli. Est. Selvarolo.


Concordato preventivo – Controllo del tribunale in fase di apertura – Idoneità alla omologazione



Il Tribunale di Firenze, con questa decisione, chiarisce che il controllo di ritualità della proposta concordataria in continuità aziendale deve essere effettuato sin dalla fase di apertura della procedura e non si limita alla verifica della regolare instaurazione del procedimento, ma implica un esame più approfondito che include:


- la conformità del piano al modello legale delineato dagli articoli 85, 87 e 112 CCII;
- l’idoneità del piano a garantire la soddisfazione dei creditori e la conservazione dei valori aziendali;
- la suddivisione corretta in classi secondo le posizioni giuridiche ed economiche dei creditori.
- la verifica della fattibilità del piano rispetto agli strumenti previsti per la ristrutturazione del debito e il mantenimento della continuità.


Il Tribunale sottolinea infatti che il concetto di ritualità della proposta non deve essere inteso in senso meramente formale, bensì sostanziale, affinché non vengano avviate procedure viziate ab initio, destinate a non superare il successivo vaglio di omologazione.


[Nel caso di specie, il piano è stato ritenuto non manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a preservare il valore aziendale, con una corretta costruzione delle classi e un’adeguata ripartizione del valore di liquidazione ed ha dunque dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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