Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31935 - pubb. 24/09/2024

Composizione negoziata: quando le misure cautelari seguono quelle protettive

Tribunale Milano, 07 Luglio 2024. Est. De Simone.


Composizione negoziata - Misure protettive - Misure cautelari - Compatibilità



L’art. 19, comma 1, CCI, prevede che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al tribunale per ottenere l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.


Appare dunque del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all’art. 19, comma 1, CCI contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute.


L’art. 2 lett. q) CCI, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l’istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso del periodo in cui si svolge la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è conforme alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCI possono essere richieste immediatamente, con l’istanza di nomina dell’esperto, ma anche successivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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