Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30129 - pubb. 17/11/2023

Il Tribunale di Verona esclude la meritevolezza del debitore che non ha pagato i debiti fiscali e contributivi

Tribunale Verona, 07 Settembre 2023. Est. Pagliuca.


Esdebitazione – Meritevolezza – Omesso pagamento dei debiti fiscali e contributivi



Al fine dell’ottenimento dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCI, è possibile immaginarne una omissione del pagamento di imposte e contributi che escluda la meritevolezza del debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente la malattia, lutti, calamità naturali, e tutte le evenienze che determinino la perdita incolpevole e repentina delle chances economico-patrimoniali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


[Nella specie, il tribunale di Verona ha escluso la meritevolezza sotto il profilo in esame dopo aver rilevato che l'indebitamento del debitore verso l'erario, gli enti previdenziali ed altri enti pubblici risale a momento anteriore alla chiusura per pandemia nella primavera del 2020 e le omissioni contributive e retributive sono perdurate, incrementandosi nel tempo, per un consistente numero di armi, fino alla cessazione dell'attività nel 2021; la destinazione delle risorse derivanti dall'attività imprenditoriale - dallo stesso ricorrente definite esigue - al pagamento di fornitori, oltre che (almeno fino al 2020) del canone di locazione e di altre spese correnti, ha poi fatto sì che tale situazione si perpetrasse nel tempo, aggravando il debito verso l'erario e gli enti previdenziali, a danno della collettività; la prosecuzione dell'attività di impresa anche negli armi successivi al 2016/17 e addirittura dopo la pandemia del 2020 ha poi generato anche l'ingente debito verso i creditori privati (canoni di locazione; finanziamenti erogati da debito per utenze), in aggiunta a quello già esistente verso gli enti pubblici; a parere del tribunale, la conservazione della continuità aziendale a scapito dell'erario e degli enti previdenziali è apparsa infine frutto di una valutazione opportunistica, legata ai maggiori tempi di reazione dei creditori pubblici rispetto a quelli privati.]




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