Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30095 - pubb. 14/11/2023
Misure protettive ed estensione del divieto di risoluzione di cui all’art. 18 quinto comma CCII alle Banche per i contratti bancari pendenti
Tribunale Padova, 25 Settembre 2023. Est. Rossi.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa – Misure protettive – Ambito di estensione del divieto previsto dall’art. 18 comma 5 CCII – Contratti bancari autoliquidanti – Specialità dell’art. 18 quinto comma CCII rispetto all’art. 16 quinto comma CCII
L'articolo 18 prevede, al comma 5 tra le misure protettive soggette a conferma, anche il divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi. La norma ha portata generale e si applica anche agli istituti bancari, ragione per cui laddove l’imprenditore si avvalga delle misure protettive deve ritenersi che anche le banche, al pari di tutti gli altri contraenti/creditori, siano soggette alle limitazioni dell’esercizio unilaterale dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti, anche laddove questi siano contratti di finanziamento che non hanno trovato completa esecuzione.
Tra i “contratti pendenti” cui la norma fa riferimento si ritiene vadano infatti ricompresi anche i c.d. “contratti bancari autoliquidanti”, espressamente considerati tali dall’art. 97, comma 14, CCI nell’ambito del concordato preventivo.
La misura di cui all’art 18, comma 5, CCI, applicata ai contratti bancari c.d. “autoliquidanti”, sembra comportare che la presenza di insoluti, ove anteriori all'avvio della procedura, non autorizzi il rifiuto della prestazione da parte dell’istituto di credito, fermo il regolare tempestivo pagamento degli insoluti che si formassero dopo l'avvio della procedura. Quanto all’apparente antinomia tra la norma citata e l’art. 16, comma 5, CCI vale osservare come tale ultima disposizione – prevista in termini generali per il caso di ricorso da parte dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi - trovi il proprio limite ove siano richieste e concesse misure protettive che riducono ulteriormente la libertà di determinazione del creditore (anche bancario), con riferimento ai contratti pendenti e agli inadempimenti pregressi. (Filippo Greggio e Marco Greggio) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Filippo Greggio e Marco Greggio
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