Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28491 - pubb. 30/12/2022
Revoca delle misure protettive a seguito dell’erronea indicazione dei requisiti per l’accesso alla composizione negoziata
Tribunale Verona, 25 Novembre 2022. Est. Pagliuca.
Composizione negoziata crisi d'impresa – Nomina dell’esperto –
Erronea indicazione da parte dell’impresa – Misure protettive – Revoca
La corretta instaurazione del procedimento di composizione negoziata è un presupposto necessario al fine di poter richiedere da parte del soggetto debitore l’attivazione delle misure di protezione e cautelari a tutela del patrimonio, sicché, in assenza di tale requisito, deve essere dichiarata inefficace la misura richiesta che sia divenuta efficace per effetto nella pubblicazione nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, l’esperto era stato nominato dal segretario della Camera di commercio e non dalla Commissione di cui all’art. 13, comma 6, CCI, in quanto l’impresa debitrice aveva erroneamente dichiarato di essere impresa agricola “sotto soglia”; il Tribunale, adito per la conferma delle misure protettive, ha ritenuto che l’errore non poteva essere sanato in un momento successivo perché attinente ad un dato oggettivo non modificabile ex post (la maturazione di ricavi nel triennio superiori alla soglia di legge) e che, anche a voler ammettere che nelle more la ricorrente avrebbe potuto ottenere la nomina da parte della Commissione dello stesso esperto già nominato dal Segretario della Camera di Commercio, ciò avrebbe comportato l’attivazione di un nuovo procedimento di composizione negoziata, che non avrebbe potuto sorreggere e giustificare le misure protettive già richieste in precedenza in assenza dei presupposti di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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