Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27264 - pubb. 11/05/2022

Sulla sospensione del decorso degli interessi fino alla chiusura del fallimento

Appello Ancona, 22 Febbraio 2022. Pres. Marcelli. Est. Orlando.


Fallimento - Interessi sui crediti chirografari - Sospensione del decorso - Sussistenza - Efficacia esterna al concorso - Esclusione

Fallimento - Interessi sui crediti chirografari - Prescrizione - Termine di decorrenza



La sospensione del decorso degli interessi, legali o convenzionali, corrispettivi o compensativi, fino alla chiusura del fallimento, sancita dall’art. 55, comma 1, L.F., vale solo agli effetti del concorso e non si estende anche ai rapporti tra debitore sottoposto a misura concorsuale e singoli creditori, rispetto ai quali gli interessi continuano a maturare secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c. o le convenzioni stabilite tra le parti e potranno essere domandati al fallito, dopo la chiusura del fallimento, se e quando dovesse tornare in bonis. Non può sostenersi che al maturarsi degli interessi nel corso della procedura siano di ostacolo la non imputabilità al debitore fallito dei tempi della procedura concorsuale e la non esigibilità del debito principale produttivo di interessi, posto che la causa dell’apertura della procedura di insolvenza è pur sempre riconducibile al debitore e al suo comportamento inadempiente.

Ai sensi dell’art. 120 L.F., con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito e i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi. Pertanto, il termine prescrizionale per l’esercizio di tali azioni decorre dalla data di chiusura del fallimento. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv Francesco Tardella



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