Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26590 - pubb. 08/02/2022

Funzione concorsuale della transazione fiscale, contestazioni e competenza

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11 Gennaio 2022. Pres. Quaranta. Est. Sodano.


Transazione fiscale – Sub-procedimento – Contestazioni – Natura – Competenza



La modifica legislativa che ha reso obbligatoria l'attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 182-ter l. fall. ha rafforzato la ratio concorsuale dell'istituto della transazione fiscale, rendendola prevalente rispetto a quella tributaria, perlomeno sotto il profilo funzionale, essendo il sub-procedimento di transazione finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali.

Dalla prevalenza della funzione concorsuale della transazione fiscale, discende che ove la contestazione verta sui profili eminentemente concorsuali del trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione (come è a dirsi, ad esempio, nei casi in cui si controverta sulla convenienza economica della proposta del debitore e/o sulla fattibilità del piano), la competenza apparterrà al giudice fallimentare; laddove, invece, il contenzioso abbia ad oggetto l'an e il quantum dei debiti fiscali la giurisdizione sull'impugnazione spetterà al giudice speciale dell'obbligazione tributaria, con conseguente necessità dell'accantonamento previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 602/1973. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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