Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25958 - pubb. 29/09/2021
Concordato Preventivo: necessaria l'iscrizione all'Albo dei Commercialisti del revisore legale incaricato dell'attestazione
Tribunale Rimini, 17 Giugno 2021. Pres. Miconi. Est. Rossi.
Concordato Preventivo - Attestatore - Nomina di Revisore Legale non iscritto nell'Albo dei Ragionieri e Commercialisti - Requisiti ex art. 28 l. fall. - Insussistenza - Interpretazione dell'art. 28 l. fall. primo comma lett. a) - Criterio teleologico e non letterale - Necessità
Ai fini della nomina dell'attestatore nel concordato preventivo l'art. 67 co. 3 lett. d) l. fall., richiamato dall'art. 161 l. fall., prevede la necessaria compresenza di due requisiti in capo all'attestatore: l'iscrizione nel registro dei revisori legali e il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) l. fall., che prevede che possano svolgere le funzioni di Curatore "avvocati, commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti".
La disposizione di cui all'art. 28 co.1 lett. a) l. fall. non può che essere interpretata - secondo il criterio teleologico prevalente sulla mera interpretazione letterale del testo di legge - quale necessità dell'iscrizione all'albo di una delle professioni ivi indicate; scopo della norma, infatti, è garantire che la figura pubblicistica del Curatore sia ricoperta da professionisti non solo abilitati all'esercizio della professione bensì? anche in attività al momento dell'assunzione dell'incarico: tale garanzia non può che essere offerta dall'iscrizione ad un Albo, la cui funzione, peraltro, è anche quella di garantire che il professionista iscritto non sia inabilitato all'esercizio della professione per motivi disciplinari o altre ragioni il cui controllo rientra nei poteri dell'ordine professionale, istituito a tutela dei cittadini al fine di sorvegliare, inter alia, la qualità delle prestazioni rese e la congruità dei compensi richiesti.
Pertanto, nonostante l'art. 28 co.1 lett.a) l. fall. non abbia subito modifiche legislative all'indomani della riforma dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili avvenuta nel 2005, riforma che ha abolito il Collegio dei Ragionieri, tale disposizione non può che intendersi come necessità, anche per la figura del ragioniere, di essere iscritto quantomeno nella Sezione B del predetto Albo (ossia la Sezione degli Esperti contabili). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini
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