Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23485 - pubb. 14/04/2020

Proposte di concordato concorrenti e Covid-19: è necessario il differimento dell’adunanza dei creditori

Tribunale Roma, 02 Aprile 2020. Est. Tedeschi.


Concordato preventivo - Proposte concorrenti - Termine a ritroso di 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori - Termini che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 - Sospensione ex art. 83 D.l. n. 18/20 - Differimento dell’adunanza dei creditori - Necessità - Fondamento

Concordato preventivo - Declaratoria di urgenza ex art. 83 D.l. n. 18/2020 - Nozione di grave pregiudizio



Al termine previsto per il deposito della proposta di concordato concorrente si applica la sospensione legale di cui all’art. 83 del D.l. n. 18/2020; ne consegue la necessità di differimento dell’adunanza dei creditori al fine di garantire la piena partecipazione dei soggetti legittimati.

In tema di concordato preventivo, il ritardato svolgimento dell’adunanza dei creditori non integra di per sé la nozione di grave pregiudizio di cui all’art. 83, comma 3, del D.l. n. 18/2020, identificabile con il nocumento concreto, effettivo e non altrimenti rimediabile che tutte le parti potrebbero subire a seguito del differimento del processo. Ne deriva che non sussistono i requisiti per la declaratoria d’urgenza ove l’istanza della debitrice sia stata presentata tardivamente (oltre il termine di legge per il deposito delle proposte concorrenti), stante la persistente possibilità per la società di compiere atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 l.f.. (Gianluca Minniti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Gianluca Minniti



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