Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19794 - pubb. 29/05/2018

Il termine per la risoluzione del concordato preventivo ha natura decadenziale e non è rilevabile d'ufficio

Tribunale Milano, 22 Marzo 2018. Est. Rossetti.


Concordato preventivo - Risoluzione - Termine di un anno previsto dall'art. 186, comma 3, l.f. - Natura decadenziale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione



Il termine di un anno previsto dall'art. 186, comma 3, legge fall. (entro il quale deve essere proposto il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo) ha natura decadenziale, non processuale, inoltre, non trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, l'eventuale decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.).


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Casimiro Creti


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