Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19268 - pubb. 15/03/2018
Azione revocatoria nel fallimento: competenza del Tribunale fallimentare
Tribunale Napoli Nord, 24 Luglio 2017. Est. Rabuano.
Fallimento - Azione revocatoria ordinaria - Competenza del Tribunale fallimentare - Sussiste
L’art.24 R.D. 267/42 prevede la competenza per materia del Tribunale Fallimentare per tutte le azioni che derivano dalla procedura fallimentare. Il legislatore ha voluto attrarre alla competenza del Tribunale fallimentare tutte le azioni che originano dalla dichiarazione di fallimento o che, in conseguenza dell’apertura della procedura concorsuale, subiscono un mutamento strutturale, in relazione alla causa petendi e/o al petitum, attesa la necessità di realizzare l’ “unità dell’esecuzione sul patrimonio del fallito”.
Ricorre l’esigenza di concentrare dinanzi al tribunale fallimentare le azioni revocatorie proprie dei creditori dell’imprenditore e dirette al recupero dei beni oggetto di atti di disposizione compiuti prima del fallimento.
Inoltre, l’art.66 comma 2 R.D. 267/42 prevede espressamente per l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore la competenza del Tribunale fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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