Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18853 - pubb. 27/01/2018

Dichiarazione di Fallimento e prova dei requisiti di non fallibilità

Appello Genova, 17 Luglio 2017. Est. Caiazzo.


Fallimento – Dichiarazione – Presupposti – Reclamo – Prova – Bilanci degli ultimi tre esercizi, approvazione, deposito presso il registro imprese, ed inattendibilità da valutarsi circa tempi e modi della loro approvazione

Fallimento – Dichiarazione – Presupposti – Reclamo – Prova – Inattendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi, a causa dei tempi e modi della loro approvazione – Documenti probatori equipollenti ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 LF.



In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., è necessaria l’allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi (che peraltro l'imprenditore è già tenuto a depositare, ex art. 15, comma 4, legge fall.), in quanto questi costituiscono la base documentale imprescindibile, pur non integrando anche una prova legale, tant’è che possono essere ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, qualora, ad esempio, detti bilanci non siano stati ritualmente approvati, o non siano stati depositati nel registro delle imprese, oppure tenendo conto dei relativi tempi di approvazione e di deposito rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, con la conseguenza che, in tale eventualità, l'imprenditore rimane diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità da se invocati. (Matteo Nerbi) (Paolo Martini) (riproduzione riservata)

In tema di fallimento, ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 legge fall., qualora i bilanci degli ultimi tre esercizi siano stati allegati nel giudizio, ma nondimeno siano stati considerati motivatamente inattendibili dal Giudice, l'imprenditore comunque potrà provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità mediante diversi documenti, altrettanto significativi, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali, tutti da valutarsi tenendo conto dell’assenza di circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l’attendibilità, e dell’assenza di altri elementi di giudizio eventualmente contrastanti con le risultanze di tale documentazione. (Matteo Nerbi) (Paolo Martini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Matteo Nerbi – Avvocato in Massa-Carrara, e Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Massa-Carrara


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