Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1767 - pubb. 24/06/2009
Piano attestato e nomina dell’esperto
Tribunale Vicenza, 04 Giugno 2009. Est. Bozza.
Revocatoria fallimentare – Esenzioni – Piano attestato – Nomina dell’esperto attestatore – Competenza del tribunale – Esclusione.
Compete all’imprenditore la nomina dell’esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, avendo il riferimento esplicito all’art. 28 lett. a) e b) – introdotto dalla legge 12 settembre 2007, n. 169 – chiaramente escluso l’applicazione dell’art. 2501 sexies codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Alberto Matteazzi
Ricorso e decreto
Il Presidente del Tribunale
Vista l’istanza che precede,
Ritenuto che dopo la riforma attuata con il decreto correttivo 169/07 dell’art. 67, comma 3°, lett. d legge fall. è venuto meno il dubbio in precedenza esistente circa la competenza alla nomina dell’esperto con riferimento ad un piano presentato da una Spa, in quanto il nuovo riferimento esplicito all’art. 28 lett. a) e b) ha chiaramente escluso che trovi in qualche modo applicazione l’art. 2501 sexies, comma terzo c.c.;
che, pertanto, a parere di questo Giudice compete all’imprenditore e non al Presidente né, più in generale al Tribunale,
Dichiara
la propria incompetenza alla nomina dell’esperto che deve attestare il piano di risanamento di cui all’art. 67 comma 3° lette. d) legge fall., essendo la scelta rimessa all’imprenditore.
Vicenza 4.6.09Testo Integrale